Decreto Cura Italia

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)
(GU n.70 del 17-3-2020)
Vigente al: 17-3-2020
Titolo I
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli
effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione
civile e della sicurezza, nonche' di sostegno al mondo del lavoro
pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare altresi'
disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori
agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e
dell'universita';
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di
prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e
contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali;
Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo
2020, con le quali il Governo e' stato autorizzato, nel dare
attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.
243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso
l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e
socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale)
1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate
alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attivita'
di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal
diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di
lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i
fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del
personale del comparto sanita' sono complessivamente incrementati,
per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo
indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 250
milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente
stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga
alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento
sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli
importi indicati nella tabella di cui all'allegato A.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 lettera a) e 6,
del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, e' autorizzata l'ulteriore
spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario
corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati
nella tabella di cui all'allegato A.
Art. 2
(Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)
1. Tenuto conto della necessita' di potenziare le attivita' di
vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso
i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare
tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie
derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute e'
autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato
con durata non superiore a tre anni, 40 unita' di dirigenti sanitari
medici, 18 unita' di dirigenti sanitari veterinari e 29 unita' di
personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico
della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1,
del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici,
utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni
per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, e'
autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro
6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno
2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per
l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a
2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e a
4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del
fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 3
(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le
aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per
l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di
spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:
a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19
richieda l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del
piano di cui alla lettera b) del presente comma;
b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero
della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di
incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e
nelle unita' operative di pneumologia e di malattie infettive,
isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto
ventilatorio e in conformita' alle indicazioni fornite dal Ministro
della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020,
emerga l'impossibilita' di perseguire gli obiettivi di potenziamento
dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020
nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate,
mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla
data del presente decreto.
2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al
comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma,
le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende
sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono
autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture
private non accreditate, purche' autorizzate ai sensi dell'articolo
8-ter del medesimo decreto legislativo.
3. Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale
medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza
dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato
contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture
private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle
province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie,
mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonche' i
locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le
attivita' rese dalle strutture private di cui al presente comma sono
indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonche' le misure
di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato
di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020.
5. Sono fatte salve le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 gia'
adottate per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza
dovuta alla diffusione del COVID-19.
6. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa
complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'attuazione
del comma 3, e' autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per
l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento
sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma
avviene secondo la tabella di cui all'allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 4
(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)
1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in
deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie
anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di
ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di
altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al
termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non
si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello
stato di emergenza.
2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture
idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalita' di cui al
comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle
leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi
locali, nonche', sino al termine dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con
l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla
presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attivita'
presso il comune competente. La presente disposizione si applica
anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate
ed autorizzate.
3. Sono fatte salve le misure gia' adottate ai sensi del comma 1
dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte
all'emergenza COVID-19.
4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza
dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato
dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle
risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento
di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto
corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui
al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo
la tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante
del presente decreto. Con uno o piu' decreti dirigenziali del
Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di
cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi di cui
all'allegato B; al conseguente trasferimento delle risorse si
provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al
Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento
dei lavori.
Art. 5
(Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)
1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di
dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori
di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata
disponibilita' degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il
Commissario straordinario di cui all'articolo 122 e' autorizzato a
erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto
gestione, nonche' finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici
di tali dispositivi.
2. A tal fine il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A. - Invitalia che opera come soggetto gestore della
misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6.
3. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, entro 5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia
la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la
gestione della stessa.
4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che
rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 34, comma 3,
del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via
prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo
perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalita' compatibili
con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito
conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione
fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
Art. 6
(Requisizioni in uso o in proprieta')
1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del
Dipartimento della protezione civile puo' disporre, nel limite delle
risorse disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del
Commissario straordinario di cui all'articolo 122, con proprio
decreto, la requisizione in uso o in proprieta', da ogni soggetto
pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonche'
di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la
predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle
strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o
ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonche' per
implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di
ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
2. La requisizione in uso non puo' durare oltre sei mesi dalla data
di apprensione del bene, ovvero fino al termine al quale sia stata
ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza.
Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non e' restituita al
proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in
cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi
consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in
proprieta', salvo che l'interessato consenta espressamente alla
proroga del termine.
3. I beni mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella
sostanza sono requisibili solo in proprieta'.
4. Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti,
l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma
di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di rifiuto
del proprietario a riceverla, essa e' posta a sua disposizione
mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena
accettata. Tale somma e' liquidata, alla stregua dei valori correnti
di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre
2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a
successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue:
a) in caso di requisizione in proprieta', l'indennita' di
requisizione e' pari al 100 per cento di detto valore;
b) in caso di requisizione in uso, l'indennita' e' pari, per ogni
mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un
sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprieta'.
5. Se nel decreto di requisizione in uso non e' indicato per la
restituzione un termine inferiore, l'indennita' corrisposta al
proprietario e' provvisoriamente liquidata con riferimento al numero
di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del
provvedimento e quella del termine dell'emergenza di cui al comma 1,
comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 2.
6. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonche' in
quelli di sua trasformazione in requisizione in proprieta', la
differenza tra l'indennita' gia' corrisposta e quella spettante per
l'ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi della lettera
a) del comma 4, e' corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla
scadenza del termine indicato per l'uso. Se non viene indicato un
nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede ai sensi della
lettera a) del comma 4.
7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni
immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con
l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del
Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di
prevenzione territorialmente competente, puo' disporre, con proprio
decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di
altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneita', per
ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non
possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.
8. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito ai sensi
del comma 7, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al
presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma
di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di rifiuto
del proprietario a riceverla, essa e' posta a sua disposizione
mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena
accettata. L'indennita' di requisizione e' liquidata nello stesso
decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia
delle entrate, alla stregua del valore corrente di mercato
dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche
analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese
di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore.
La requisizione degli immobili puo' protrarsi fino al 31 luglio 2020,
ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la
durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di
requisizione in uso non e' indicato per la restituzione un termine
inferiore, l'indennita' corrisposta al proprietario e'
provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o
frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella
del termine dell'emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di
prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennita' gia'
corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo e' corrisposta
al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine
originariamente indicato. Se non e' indicato alcun termine, la
requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino
al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello
stato di emergenza di cui al comma 1.
9. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale,
non puo' essere sospesa l'esecutorieta' dei provvedimenti di
requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo
458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
10. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si
provvede ai sensi dell'articolo18, comma 4.
Art. 7
(Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)
1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, e' autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento
eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in
servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un
anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di
personale:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.
2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente
commissione d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 45;
b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della
relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma
1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della
relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma
1, lettera b);
c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al
servizio militare;
d) non essere stati dimessi d'autorita' da precedenti ferme nelle
Forze armate;
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi.
3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono
gestite tramite portale on-line sul sito internet del Ministero della
difesa "www.difesa.it" e si concludono entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1 non e' fornito di rapporto
d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso
e' attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in
servizio permanente.
5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato il
mantenimento in servizio di ulteriori 60 unita' di ufficiali medici
delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui
all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000
per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno 2021 si provvede ai
sensi dell'articolo 126.
Art. 8
(Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica
e la fisica presso le strutture sanitarie militari)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID 19, di garantire i livelli
essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente
le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario
nazionale, tenuto conto dell'incremento esponenziale delle
prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico
militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla
connessa necessita' di sviluppo di test patogeni rari, il Ministero
della difesa, verificata l'impossibilita' di utilizzare personale
gia' in servizio, puo' conferire incarichi individuali a tempo
determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unita'
di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza,
posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico
per la biologia la chimica e la fisica.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione
per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la
durata di un anno e non sono rinnovabili.
3. Le attivita' professionale svolte ai sensi dei commi 1 e 2
costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso
il Ministero della difesa.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la
spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e ai
relativi oneri si provvede:
- per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a
disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre
Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
- per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per
la riallocazione delle funzioni connesse al programma di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del
patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa
l`Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio dei principali
settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalita' di
assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e
di sostenere le capacita' operative di cui all'articolo 619 del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
Art. 9
(Potenziamento delle strutture della Sanita' militare)
1. Al fine fronteggiare le particolari esigenze emergenziali
connesse all'epidemia da COVID-19, e' autorizzata per l'anno 2020 la
spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi
sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi
sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.
2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di
Firenze e' autorizzato alla produzione e distribuzione di
disinfettanti e sostanze ad attivita' germicida o battericida, nel
limite di spesa di 704.000 euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,304
milioni per l'anno 2020 di provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 10
(Potenziamento risorse umane dell'INAIL)
1. Per le medesime finalita' di cui al decreto legge 9 marzo 2020,
n. 14, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di
protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3
febbraio 2020, e' autorizzato ad acquisire un contingente di 200
medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalita' di
cui all'articolo 1 del predetto decreto legge, conferendo incarichi
di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente
prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9, comma
28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura dei degli oneri di cui al comma 1, pari ad euro
15.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle
risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i
medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a
euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
126.
Art. 11
(Disposizioni urgenti per assicurare continuita' alle attivita'
assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanita')
1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di
coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, ivi
compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, lo stanziamento di parte corrente
dell'Istituto superiore di sanita' e' incrementato di euro 4.000.000
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le finalita' di cui al
primo periodo l'Istituto e' altresi' autorizzato ad assumere a tempo
determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unita' di personale
cosi' suddivise:
a) 20 unita' di personale con qualifica di dirigente medico;
b) 5 unita' di personale con qualifica di primo
ricercatore/tecnologo, livello II;
c) 20 unita' di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo,
livello III;
d) 5 unita' di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico
Enti di Ricerca (CTER) livello VI.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di
previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 12
(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale
sanitario)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
verificata l'impossibilita' di procedere al reclutamento di
personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli
articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, possono
trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonche' il
personale del ruolo sanitario del comparto sanita' e gli operatori
socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni
vigenti per il collocamento in quiescenza.
2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il
personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia
di Stato puo' essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti
previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.
Art. 13
(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche
professionali sanitarie)
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in
deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e
successive modificazioni, e' consentito l'esercizio temporaneo di
qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono
esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria
conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione
europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un
certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle
regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento
temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.
Art. 14
(Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)
1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto
- legge 23 febbraio 2020 n. 6 non si applica ai dipendenti delle
imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei
farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonche' delle relative
attivita' di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I
lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attivita' nel
caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid -19
Art. 15
(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al
termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito produrre,
importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e
dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti
disposizioni.
2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di
cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali
intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto
superiore di sanita' una autocertificazione nella quale, sotto la
propria esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche
tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti
i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non
oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici
e gli importatori devono altresi' trasmettere all'Istituto superiore
di sanita' ogni elemento utile alla validazione delle mascherine
chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanita',
nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel
presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine
chirurgiche alle norme vigenti.
3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione
individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio,
i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano
all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria
esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche dei
citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i
requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non
oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici
e gli importatori devono altresi' trasmettere all'INAIL ogni elemento
utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale
oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla
ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa
la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme
vigenti
4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i
prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata
l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione,
il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore
e' fatto divieto di immissione in commercio.
Art. 16
(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della
collettivita')
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale,
per i lavoratori che nello svolgimento della loro attivita' sono
oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale
di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale
(DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio,
il cui uso e' disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono
autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE
e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
Art. 17
(Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e
dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID)
1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione
clinica dei medicinali e dei dispositivi medici, al fine di
migliorare la capacita' di coordinamento e di analisi delle evidenze
scientifiche disponibili, e' affidata ad AIFA, la possibilita' di
accedere a tutti i dati degli studi sperimentali e degli usi
compassionevoli di cui al comma 2.
2. I dati delle sperimentazioni di cui al comma 1 riguardano
esclusivamente gli studi sperimentali e gli usi compassionevoli dei
medicinali, per pazienti con COVID-19. I protocolli di studio sono
preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS)
dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico
scientifico dell'Unita' di crisi del Dipartimento della Protezione
civile.
3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il
comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per
la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso
umano e dei dispositivi medici per pazienti con COVID-19, esprime il
parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS
dell'AIFA.
4. Il Comitato Etico di cui al comma 3, acquisisce dai promotori
tutti i protocolli degli studi sperimentali sui medicinali di fase
II, III e IV per la cura dei pazienti con COVID-19, nonche' eventuali
emendamenti e le richieste dei medici per gli usi compassionevoli.
5. Il Comitato Etico di cui al comma 3 comunica il parere alla CTS
dell'AIFA, quest'ultima ne cura la pubblicazione mediante il proprio
sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e
limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in
materia di acquisizione dei dati ai fini della sperimentazione,
l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3,
pubblica entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata
acquisizione dati nonche' per le modalita' di adesione agli studi.
6. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente sui propri bilanci.
Art. 18
(Rifinanziamento fondi)
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti
dal presente Titolo e da quelli di cui al decreto-legge 9 marzo 2020,
n. 14, e' incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020. Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei
rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilita'
dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato
contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una
tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione
dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di
cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione e'
tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione
dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della
salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e
da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.
2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le verifiche
dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative
all'anno 2019, per l'anno 2020 il termine del 30 aprile di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e'
differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio
e' differito al 30 giugno.
3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 44, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 1.650
milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6, comma
10.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Titolo II
Misure a sostegno del lavoro
Capo I
Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale
Art. 19
(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario)
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono
l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso
all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove
settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono
dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti
dall' articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo 30, comma 2 del
predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando
l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono
essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a
quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve
essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello
in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta alla verifica dei
requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e
assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati
ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli
articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle
successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno
ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si
applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo
periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del
comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33,
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso, limitatamente
per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori
dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione
salariale (FIS) che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Il
predetto trattamento su istanza del datore di lavoro puo' essere
concesso con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da
parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al
presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta
prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80
milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto
Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno
ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalita' del presente
articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo
devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la
prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non
si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e
di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa
pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente
comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 20
(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che
si trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria)
1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione
salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi
dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La
concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il
trattamento di integrazione straordinario gia' in corso. La
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale puo'
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni
salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale e' subordinata alla sospensione degli effetti della
concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente
autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di
integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 19 non e'
conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2,
e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in
considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
4. In considerazione della limitata operativita' conseguente alle
misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria
all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle
relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di
integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai
termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3
sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di
spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
6. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,
le parole "all'interruzione" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sospensione".
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 21
(Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno
trattamenti di assegni di solidarieta' in corso)
1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale,
che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarieta', possono
presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi
dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La
concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce
l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La concessione dell'assegno
ordinario puo' riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari
dell'assegno di solidarieta' a totale copertura dell'orario di
lavoro.
2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di solidarieta' e
assegno concesso ai sensi dell'articolo 19 non sono conteggiati ai
fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e
dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2
sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma
9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi
del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si
applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 22
(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di
lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca
e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste
dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di
orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
che puo' essere concluso anche in via telematica con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa
integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del
rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove
settimane. Per i lavoratori e' riconosciuta la contribuzione
figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al
presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per
le ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti ivi
previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle
prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente
comma non e' richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a
cinque dipendenti.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro
domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel
limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti gia' in
forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del
presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con
decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da
trasmettere all'INPS in modalita' telematica entro quarantotto ore
dall'adozione, la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla
verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le
regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede
all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del
rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al
comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province
autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attivita'
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e
alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di
spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma
1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasferite ai rispettivi Fondi di solidarieta' bilaterali del
Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le
relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del
presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso esclusivamente
con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte
dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma
6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9.
8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Capo II
Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
Art. 23
(Congedo e indennita' per i lavoratori dipendenti del settore
privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art.
2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori
autonomi, per emergenza COVID -19)
1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei
provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e
delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non
superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del
settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10,
per i figli di eta' non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto
previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale e'
riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento della retribuzione,
calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del
medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione
figurativa.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli
32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti
dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente
articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto
all'indennita' e non computati ne' indennizzati a titolo di congedo
parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il
periodo di cui al comma 1, per i figli di eta' non superiore ai 12
anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico
congedo, per il quale e' riconosciuta una indennita', per ciascuna
giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito
individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della
determinazione dell'indennita' di maternita'. La medesima indennita'
e' estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed e'
commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento
della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente
dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo e'
riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale
complessivo di quindici giorni, ed e' subordinata alla condizione che
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attivita' lavorativa o altro genitore disoccupato o non
lavoratore.
5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti
di cui all'articolo 24, il limite di eta' di cui ai commi 1 e 3 non
si applica in riferimento ai figli con disabilita' in situazione di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori
lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di eta'
compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa
o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi
dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per
l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, senza corresponsione di indennita' ne' riconoscimento di
contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla
conservazione del posto di lavoro.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche
nei confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione,
in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i
medesimi lavoratori beneficiari, e' prevista la possibilita' di
scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di
baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da
utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui
all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
9. Il bonus di cui al comma 8 e' altresi' riconosciuto ai
lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla
comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del
numero dei beneficiari.
10.Le modalita' operative per accedere al congedo di cui ai commi 1
e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla
base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al
comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel
limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 24
(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio
1992, n. 104)
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da
contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e' incrementato di ulteriori complessive
dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto al personale
sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza
COVID-19 e del comparto sanita'.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 25
(Congedo e indennita' per i lavoratori dipendenti del settore
pubblico, nonche' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per
i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato,
per emergenza COVID -19)
1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti
di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita'
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il
periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori
dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello
specifico congedo e relativa indennita' di cui all'articolo 23, commi
1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennita' di cui al primo periodo
non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano
gia' fruendo di analoghi benefici.
2. L'erogazione dell'indennita', nonche' l'indicazione delle
modalita' di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione
pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e
privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli
infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di
radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per
l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la
sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di eta', previsto
dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al
comma 1, e' riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore
presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le
modalita' tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo
Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione
di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di
giorni di indennita' ovvero l'importo del bonus che si intende
utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al
monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via
prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al
rigetto delle domande presentate.
5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel
limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i
sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i
sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro
derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate
dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 26
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei
lavoratori del settore privato)
1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, e'
equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto
dalla normativa di riferimento e non e' computabile ai fini del
periodo di comporto.
2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in
possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nonche' ai lavoratori in possesso di certificazione
rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie
salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n.
104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle
competenti autorita' sanitarie, e' equiparato al ricovero ospedaliero
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.
9.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il
certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato
origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi,
prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in
assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore
di sanita' pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del
datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e
degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al
presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo
di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti
previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui
al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica
il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in
considerazione ulteriori domande
6.Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19,
il certificato e' redatto dal medico curante nelle consuete modalita'
telematiche, senza necessita' di alcun provvedimento da parte
dell'operatore di sanita' pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 27
(Indennita' professionisti e lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa)
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla
data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data,
iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e' riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennita' di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 28
(Indennita' lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali
dell'Ago)
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo pari a 600 euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 29
(Indennita' lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti
termali)
1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di
pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e' riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennita' di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati
altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 30
(Indennita' lavoratori del settore agricolo)
1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di
pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate
effettive di attivita' di lavoro agricolo, e' riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennita' di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126..
Art. 31
(Incumulabilita' tra indennita')
1. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono
tra esse cumulabili e non sono altresi' riconosciute ai percettori di
reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4
convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.
Art. 32
(Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione
agricola nell'anno 2020)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per
gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le
figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n.
334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il
termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola
di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n.
338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, e' prorogato, solo per le domande non gia' presentate in
competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.
Art. 33
(Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e
DIS-COLL)
1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di
disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria
dall'attivita' lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti
dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del decreto
legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a
centoventotto giorni.
2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine
ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' fatta salva la decorrenza della
prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di
cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
3. Sono altresi' ampliati di 60 giorni i termini previsti per la
presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialita'
di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del
2015, nonche' i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui
all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di
cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.
Art. 34
(Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e
assistenziale)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso
dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali,
assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL e'
sospeso di diritto.
2. Sono altresi' sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma
1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.
Art. 35
(Disposizioni in materia di terzo settore)
1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole "entro
ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono
sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020".
2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n.112, le parole "entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in
vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020".
3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali e delle province
autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e
delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del
termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo
emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci
entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle
previsioni di legge, regolamento o statuto.
Art. 36
(Disposizioni in materia di patronati)
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in
considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:
a) in deroga all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre
2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire,
fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato
di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata
regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente
deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale
prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto
previdenziale;
b) in deroga all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre
2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al
pubblico e, tenuto conto della necessita' attuale di ridurre il
numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso
dell'utenza, il servizio all'utenza puo' essere modulato, assicurando
l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare
mediante l'organizzazione dell'attivita' con modalita' a distanza;
c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b)
e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.152,
entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i
nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di
controllo, nonche' i dati riassuntivi e statistici dell'attivita'
assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura
organizzativa in Italia e all'estero.
Art. 37
(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria per i lavoratori domestici)
1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel
periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al
rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria gia' versati. I pagamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati
entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del
periodo.
Art. 38
(Indennita' lavoratori dello spettacolo)
1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello
spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno
2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000
euro, e non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennita' per
il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente
articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1 i lavoratori
titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
3. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati
altri provvedimenti concessori.
4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 39
(Disposizioni in materia di lavoro agile)
1.Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti
disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare
una persona con disabilita' nelle condizioni di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a
svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile ai sensi dagli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione
che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della
prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate
patologie con ridotta capacita' lavorativa e' riconosciuta la
priorita' nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle
prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81
Art. 40
(Sospensione delle misure di condizionalita')
1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata
la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al
rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di
6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e
le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati
in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle
persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi
connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto
legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le
misure di condizionalita' e i relativi termini comunque previsti per
i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli
articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7
della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a
selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
nonche' i termini per le convocazioni da parte dei centri per
l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui
all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150.
Art. 41
(Sospensione dell'attivita' dei Comitati centrali e periferici
dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione)
1. Sono sospese fino al 1 giugno 2020 le attivita' dei Comitati
centrali e periferici dell'Inps nonche' l'efficacia dei decreti di
costituzione e ricostituzione dei Comitati.
2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di
solidarieta' bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo
le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.
3. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori
dei Fondi di solidarieta' bilaterali, gia' costituiti, sono nominati
Commissari dei rispettivi Fondi.
Art. 42
(Disposizioni INAIL)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso
dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni
erogate dall'INAIL e' sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione. Sono altresi' sospesi, per il
medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i
termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione
della rendita su domanda del titolare, nonche' su disposizione
dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che
scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in
occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto
certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che
assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela
dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di
infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche
per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria
dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti
eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono
computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso
medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti
del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente
disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.
Art. 43
(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi
sanitari)
1. Allo scopo di sostenere la continuita', in sicurezza, dei
processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria
coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a
trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare
alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di
protezione individuale, a valere sulle risorse gia' programmate nel
bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il
finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.
2.Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e
tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione
e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato a bandire procedure
concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo
indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente
incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unita' di
personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di
primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del
lavoro.
3.Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura
pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per
il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai
relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per
l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a
valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a
euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021 e euro
5.075.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
Art. 44
(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei
lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)
1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i
lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a
garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente
comma, di una indennita', nel limite di spesa 300 milioni di euro per
l'anno 2020.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri di priorita' e le modalita' di
attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche' la eventuale
quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via
eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza
epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 45
(Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al
ripristino del servizio elettrico)
1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita'
indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del
servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni
gia' in possesso del relativo personale conservano la loro validita'
fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilita'
ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.
2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la
formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto
delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Art. 46
(Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge
23 luglio 1991, n. 223 e' precluso per 60 giorni e nel medesimo
periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente
alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto
termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, non puo' recedere dal contratto per giustificato motivo
oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n.
604.
Art. 47
(Strutture per le persone con disabilita' e misure compensative di
sostegno anche domiciliare)
1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della
difficolta' di far rispettare le regole di distanziamento sociale,
nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle
normative regionali, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario per persone con disabilita', l'attivita' dei medesimi
e' sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale puo', d'accordo con
gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui
al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle
persone con disabilita' ad alta necessita' di sostegno sanitario, ove
la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture
stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In
ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze
dalle attivita' dei centri di cui al comma precedente,
indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di
esclusione dalle medesime.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente
decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di
lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con
disabilita' non puo' costituire giusta causa di recesso dal contratto
di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione
che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilita' di
accudire la persona con disabilita' a seguito della sospensione delle
attivita' dei Centri di cui al comma 1.
Art. 48
(Prestazioni individuali domiciliari)
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di
cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta
con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23
febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attivita'
sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e
per persone con disabilita', laddove disposta con ordinanze regionali
o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e
il conseguente stato di necessita', le pubbliche amministrazioni
forniscono, avvalendosi del personale disponibile, gia' impiegato in
tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in
convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali
domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive
sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi
senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo
priorita' individuate dall'amministrazione competente, tramite
coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori
ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse
condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali
clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando
specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per
assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei
servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del
presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al
pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo
della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio
preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo
tra le parti secondo le modalita' indicate al comma 1 del presente
articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo
dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalita' attuate
precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica
dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sara' inoltre corrisposta
un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, dara' luogo, in
favore dei soggetti cui e' affidato il servizio, ad una
corresponsione complessiva di entita' pari all'importo gia' previsto,
al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa
modalita' di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione
della seconda quota, sara' corrisposta previa verifica dell'effettivo
mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attivita',
delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a cio'
preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare
immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni
vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del
contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della
normale attivita'.
3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei
trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa
integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori
nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e
socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti
assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con
ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la
sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'.
Titolo III
Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
Art. 49
(Fondo centrale di garanzia PMI)
1. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di
cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662 si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato,
nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di
copertura e' pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna
operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per
singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di
riassicurazione la percentuale di copertura e' pari al 90 per cento
dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo
massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a
fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto
beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari
ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere
del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali
del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o
l'operativita' possono assicurare il loro apporto ai fini
dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino
al massimo dell'80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in
riassicurazione;
f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari
finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la
sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola
quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione
del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fatto salve le esclusioni gia' previste all'articolo 6, comma
2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini
dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilita' di
inadempimento delle imprese, e' determinata esclusivamente sulla base
del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui
alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le
imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o
"inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che
rientrino nella nozione di "impresa in difficolta'" ai sensi
dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
h) Non e' dovuta la commissione per il mancato perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM
6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori
turistico - alberghiero e delle attivita' immobiliari, con durata
minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del
Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui
finanziamenti;
j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti
dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere
colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal
Fondo puo' essere elevata del 50 per cento, ulteriormente
incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori
garanti;
k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura
all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi
finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3
mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti
dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
(Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla
concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche
esercenti attivita' di impresa, arti o professioni assoggettati la
cui attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19
come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR
445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del
Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso
gratuitamente e senza valutazione;
l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al
Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a
sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o
filiere d'impresa;
m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli
adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla
garanzia del Fondo.
2. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole "e
privati".
3. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonche' le garanzie su portafogli di minibond,
sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di
risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su
singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 percento della
dotazione disponibile del Fondo.
4. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui
all'articolo III del Testo unico bancario di cui al decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di
micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e,
relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la
propria attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della
garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi
due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della
garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da
banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da
parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore
di beneficiari come definiti dal medesimo articolo III e dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176.
5. All'articolo 111, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il Ministero dell'economia e delle
finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove
disposizioni.
6. Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni
speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo
puo' essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite
consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo
venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in
vigore del presente articolo. Con successivo decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per
singole forme tecniche o per specifici settori di attivita', per le
quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate
fino al massimo consentito dalla disciplina dell'Unione Europea,
tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti
sull'economia.
7. Per le finalita' di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono assegnati 1.500 milioni di euro per l'anno 2020.
8. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si
applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese
agricole e della pesca. Per le finalita' di cui al presente comma
sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020.
9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di
sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di
finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore
delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino
nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le
forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al
rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformita' alla
normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse necessarie ai
fini dell'attuazione delle suddette misure possono essere individuate
dal decreto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, nonche' ai sensi dell'articolo 126, commi 5 e 8, del
presente decreto legge.
10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 50
(Modifiche alla disciplina FIR)
1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti:
«All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto,
puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per
cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione
tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio»;
b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti:
« All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di
riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del
40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla
Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame
istruttorio »;
2. All'art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160 le parole:
"18 aprile 2020" sono sostituite con le seguenti: "18 giugno 2020".
Art. 51
(Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei
confidi di cui all'art. 112 del TUB)
1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di
quelle a titolo di sanzione, dai confidi all'Organismo di cui
all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22
dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresi' agli
Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
Art. 52
(Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che
modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed?esercizio
delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilita'
II))
1. All'articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 e'
applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia
positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85
punti base."
Art. 53
(Misure per il credito all'esportazione)
1. Al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione
nel settore turistico interessato in settori interessati dall'impatto
dell'emergenza sanitaria, il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE
Spa, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, per operazioni nel settore crocieristico,
deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.
2. La garanzia dello Stato e' rilasciata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa, sentito il
Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19
novembre 2014, tenuto conto della dotazione del fondo di cui
all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326 e nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 54
(Attuazione del Fondo solidarieta' mutui "prima casa", cd. "Fondo
Gasparrini")
1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui
all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
a. l'ammissione ai benefici del Fondo e' esteso ai lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi
degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un
trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di
tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un
calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato
dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della
restrizione della propria attivita' operata in attuazione delle
disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza
coronavirus;
b. Per l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 e'
sostituito dal seguente:
"478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o
finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del
mutuatario che intende avvalersi della facolta' prevista dal comma
476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede,
al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50%
degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di
sospensione.".
3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie
disposizioni di attuazione del presente articolo, nonche' del comma 1
e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020.
4. Per le finalita' di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2,
comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro
per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8
del regolamento di cui al DM 132/2010.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 55
(Misure di sostegno finanziario alle imprese)
L'articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'
sostituito dal seguente:
Art. 44-bis
1. Qualora una societa' ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre
2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori
inadempienti a norma del comma 5, puo' trasformare in credito
d'imposta le attivita' per imposte anticipate riferite ai seguenti
componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del
reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione;
importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo
netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, non ancora dedotto ne' fruito tramite credito d'imposta
alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite
fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma
1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della
trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente
comma possono essere considerati per un ammontare massimo non
eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del
presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un
valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato
tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre
2020 dalle societa' tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e dalle societa' controllate,
anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attivita' per imposte
anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere
trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.
La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia
della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della
cessione dei crediti, per il cedente:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le
perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui
redditi, relative alle attivita' per imposte anticipate
complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del
presente articolo;
b) non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le
eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente
trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono
produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti
di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti
secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta
vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla
formazione del reddito di impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
3. La trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in
crediti d'imposta e' condizionata all'esercizio, da parte della
societa' cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non gia'
esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio
in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti;
l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello
in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato
articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle
attivita' per imposte anticipate sono comprese anche le attivita' per
imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del
presente articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti dalla
trasformazione delle predette attivita' per imposte anticipate.
4. Il presente articolo non si applica a societa' per le quali sia
stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento
quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla
data in cui era dovuto.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
cessioni di crediti tra societa' che sono tra loro legate da rapporti
di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle
societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Art. 56
(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese
colpite dall'epidemia di COVID-19)
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e'
formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave
turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali danneggiate
dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5,
possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle
esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari
finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre
1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno
finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati
a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio
2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto,
gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non
ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte
fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del
30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai
rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita', fino al 30
settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale,
anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il
pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30
settembre 2020 e' sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di
rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione e'
dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna
formalita', secondo modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o
maggiori oneri per entrambe le parti; e' facolta' delle imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 e' corredata della
dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art.
47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di
liquidita' quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia
da COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le
cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del
presente decreto, classificate come esposizioni creditizie
deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari
creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le
microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003, aventi sede in Italia.
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con
indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto
delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza
valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo
di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di
euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla
data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data
di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2,
lettera a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri
finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai sensi del comma 2,
lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e
degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing
che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state
sospese ai sensi del comma 2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in
parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera
a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte
dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di
provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di
finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario
nonche' con riferimento a finanziamenti agevolati previa
comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni puo'
provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalita'
operative.
7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha
natura sussidiaria ed e' concessa a titolo gratuito. La garanzia
copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale
dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle
rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla
garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non
inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione
della sezione speciale.
8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta dagli
intermediari a se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi
al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure
esecutive in relazione a: (i) l'inadempimento totale o parziale delle
esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento,
anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative
ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii)
l'inadempimento di una o piu' rate di prestiti o canoni di leasing
sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli
intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la
richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli
altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata
da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la
fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia e' attivabile,
con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo
delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre
.2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita' della
richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita' della
richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90
giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota
massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33
per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al
comma 8.
10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia puo'
richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure
esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di
escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data
di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di
garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai
soggetti beneficiari della garanzia.
11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformita'
all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi
all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - legge
possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 57
(Supporto alla liquidita' delle imprese colpite dall'emergenza
epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)
1. Al fine di supportare la liquidita' delle imprese colpite
dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni assunte
da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di
prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche
e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che
concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno
sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza,
operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del
comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia
del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato. La garanzia dello Stato e' rilasciata in favore di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento
dell'esposizione assunta, e' a prima domanda, orientata a parametri
di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con
la normativa di riferimento dell'Unione europea.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti
criteri, modalita' e condizioni per la concessione della garanzia di
cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione e sono
individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1,
assicurando comunque complementarieta' con il Fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie
dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale
di 500 milioni di euro per l'anno 2020. E' autorizzata allo scopo
l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione
del Fondo puo' essere affidata a societa' a capitale interamente
pubblico ai sensi dell'art. 19 comma 5 del DL78/2009. La dotazione
del fondo, sul quale sono versate le commissioni che CDP paga per
l'accesso alla garanzia, puo' essere incrementata anche mediante
versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e
degli enti territoriali. Le commissioni e i contributi di cui al
presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Fondo.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 58
(Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)
1. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
puo' essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento
della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel
corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di
ammortamento per un periodo corrispondente.
Art. 59
(Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni
necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19)
1. Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla
diffusione del COVID-19, ferma restando l'operativita' di sostegno
all'esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, SACE Spa e' autorizzata a rilasciare garanzie e coperture
assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia
dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle
Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il
COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate
anche a banche nazionali, nonche' a banche estere od operatori
finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di
organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per
crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali. Le
modalita' operative degli interventi sopra descritti sono definite da
SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti
specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del
bilancio dello Stato.
Titolo IV
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
Art. 60
(Rimessione in termini per i versamenti)
1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali
ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo
2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
Art. 61
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria)
1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1,
lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite da "e 24";
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti
soggetti:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,
associazioni e societa' sportive, professionistiche e
dilettantistiche, nonche' soggetti che gestiscono stadi, impianti
sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo,
centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale
cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le
attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonche'
discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie,
scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi
correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi
quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e
religioso;
e) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione, gelaterie,
pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e
monumenti storici, nonche' orti botanici, giardini zoologici e
riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza
diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per
l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di
formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo,
che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida
professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attivita' di assistenza sociale non
residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e
centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie,
metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare,
ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie
e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature
sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per
manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attivita' di guida e assistenza
turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province
autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale,
una o piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo 5,
comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e
turismo ed i tour operator, nonche' per i soggetti di cui al comma 2,
i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in
scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il
31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione
sportiva, le associazioni e le societa' sportive, professionistiche e
dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la
sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I
versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
Art. 62
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e
contributivi)
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli
adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi
dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute
relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel
periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma
la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020,
n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla
dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2
milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo
compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale,
che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai
premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o
compensi percepiti, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020
sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in
un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione
fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal
mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati
entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi
non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31
marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli
articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a
condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si
avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono
soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono
a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal
sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e
interessi.
Art. 63
(Premio ai lavoratori dipendenti)
1. 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui
all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro
dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000
euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre
alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero
di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto
mese.
2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a
partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque
entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di
fine anno.
3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo
erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 64
(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di
lavoro)
1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di
lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19,
ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione e'
riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta,
nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli
ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad
un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 65
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa e'
riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del
60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese
di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2. Il credito d'imposta non si applica alle attivita' di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2020 ed e' utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
Art. 66
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a
sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19)
1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate
nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli
interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda
ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non
superiore a 30.000 euro.
2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno
delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa,
si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le erogazioni
liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio
in cui sono effettuate.
3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui
ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 28 novembre 2019.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 67
(Sospensione dei termini relativi all'attivita' degli uffici degli
enti impositori)
1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi
alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di
riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti
impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020,
i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi
comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della
documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147. Per il medesimo periodo, e', altresi', sospeso il
termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di
cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, nonche' i termini relativi alle procedure di
cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma
precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la
risposta previsti dalle relative disposizioni, nonche' il termine
previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo
di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione
delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica e'
consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego
della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non
residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio
dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica
ordinaria [email protected].
3. Sono, altresi', sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le
attivita', non aventi carattere di indifferibilita' ed urgenza,
consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli
articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati
dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti
finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati,
nonche' le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22
della legge 7 agosto, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi
all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159.
Art. 68
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati
all'agente della riscossione)
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono
sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo
al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli
agenti della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti
oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non
si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti
di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160.
3. E' differito al 31maggio il termine di versamento del 28
febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e
all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, nonche' all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di
versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del
presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le
comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote affidate agli
agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno
2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023,
entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.
Art. 69
(Proroga versamenti nel settore dei giochi)
1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del
canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati
al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate
mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati
giorno per giorno. La prima rata e' versata entro il 29 maggio e le
successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata e' versata
entro il 18 dicembre 2020.
2. A seguito della sospensione dell'attivita' delle sale bingo
prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non e' dovuto
il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto
il periodo di sospensione dell'attivita'.
3. I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, sono prorogati di 6 mesi.
4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione
si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 70
(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)
1. Per l'anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni
derivanti dall'incremento delle attivita' di controllo presso i
porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza
sanitaria Covid19, sono incrementate di otto milioni di euro, a
valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 71
(Menzione per la rinuncia alle sospensioni)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non
avvalendosi di una o piu' tra le sospensioni di versamenti previste
dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino alcuno dei
versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Titolo V
Ulteriori disposizioni
Capo I
(Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19)
Art. 72
(Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese)
1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e' istituito il fondo da ripartire
denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione
iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla
realizzazione delle seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione
volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione
del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli
altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del
Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per
l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli
investimenti;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del sistema Paese
realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia
italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per
l'attrazione degli investimenti;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati
esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n.
165, mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta
per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e
modalita' stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni
di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.
205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni
previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato
di importanza minore (de minimis).
2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza
gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al
comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano straordinario di cui
all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere
aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione
delle imprese e per l'attrazione degli investimenti possono
avvalersi, con modalita' definite mediante convenzione, e nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa Spa - Invitalia.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel
rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di
internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia
di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le diverse
finalita' con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo
126.
Art. 73
(Semplificazioni in materia di organi collegiali)
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli
dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le giunte
comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento
delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali
modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita'
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purche' siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la
regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita'
delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da
ciascun ente.
2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli
organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su
base territoriale, nonche' degli enti e degli organismi del sistema
camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti
organi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia prevista
negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza
nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle
comunicazioni.
3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti e' sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e
55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle
assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per
l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonche' degli
altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni
private anche non riconosciute e le fondazioni
che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute
in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente
fissati, purche' siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata pubblicita'
delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da
ciascun ente.
5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
Art. 74
(Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera
prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno)
1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e
delle Forze armate, per un periodo di novanta giorni a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori
compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776,00 per l'anno
2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di
lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi
all'impiego del personale.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il
Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di
consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli
uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze,
nonche' assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione
individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale
impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per
l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per
l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000.000
per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati al del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la sicurezza del personale
impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, e' autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro
2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,
euro 900.000 per i richiami del personale volontario e di euro
3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per
il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di
protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di
protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di
servizio, nonche' per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche
per il lavoro agile.
4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., e lo
svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, per il periodo di
ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza del periodo indicato
nell'articolo 22, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, la
spesa complessiva di euro 6.636.342 di cui euro 3.049.500 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842
per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese
sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale
ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per
il lavoro agile. La spesa per missioni e' disposta in deroga al
limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010,
n.78, al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale
in servizio presso le Prefetture - U.t.G.
5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della
pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per
l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile
dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), della legge
1 aprile 1981, n. 121.
6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di
cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, al fine di garantire
la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali
attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici
territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la piu'
rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale
della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico
indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - "Concorsi ed Esami", numero
49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore
della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un
anno e si articola in due semestri, il primo dei quali di formazione
teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene svolto
presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza. Al semestre di
tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di sospensione
delle attivita' didattico-formative. Con decreto del Ministro
dell'interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della
Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le modalita' di valutazione dei partecipanti
al corso di formazione di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2002,
n. 196, sono adeguate al corso di cui al presente articolo. L'esito
favorevole della valutazione comporta il superamento del periodo di
prova e l'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto. La
posizione in ruolo sara' determinata sulla base della media tra il
punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio
conseguito nella valutazione finale. La disposizione di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo
di durata di nove mesi presso le strutture centrali
dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica di
viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla presente
disposizione. Per le finalita' previste dal presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di euro
2.512.957 per l'anno 2021.
7.Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in
ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa
alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della
carriera dirigenziale penitenziaria nonche' dei direttori degli
istituti penali per minorenni, di piu' gravosi compiti derivanti
dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento
epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
6.219.625,00 per l'anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di
lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri
connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario,
nonche' di cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e
disinfezione degli ambienti nella disponibilita' del medesimo
personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.
8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a
euro 105.368.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021, si provvede,
quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126 e
quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
Art. 75
(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione
del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e
imprese)
1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la
diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da
parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto
agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19,
le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' le autorita'
amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale
per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31
dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici,
preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a
service), nonche' servizi di connettivita', mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro
operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un
«piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24
marzo 2015, n. 33.
2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la
trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono
indette le procedure negoziate.
3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa
acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico
aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali,
finanziari e tecnici, la regolarita' del DURC e l'assenza di motivi
di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario
Informatico di Anac, nonche' previa verifica del rispetto delle
prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di
gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed
avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti
coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei
sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui cio' e'
possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste
dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con
le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della
disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 76
(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza
COVID-19.)
1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il
contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con
particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione
tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino
al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in
possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto,
sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica,
nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione
ed i relativi compensi.
2. Al comma 1-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato
anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza
prevista nell'atto di conferimento».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nei
limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma
1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art. 1,
comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 77
(Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)
1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione
del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed
educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse
le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia
straordinaria dei locali, nonche' di dispositivi di protezione e
igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, e'
autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette
risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed
educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse
le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri
derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo
126.
Art. 78
(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)
1. Al comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019,
n. 27, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2019, n.
44, le parole "50 per cento" sono sostituite con le parole "70 per
cento".
2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti
dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuita' aziendale
delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, e' istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di
euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi
su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla
ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per
interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle
medesime imprese, nonche' per l'arresto temporaneo dell'attivita' di
pesca. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del
Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE)
2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il
Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari
per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il
fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 79
(Misure urgenti per il trasporto aereo)
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e'
formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed evento
eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19,
alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri
rilasciata dall'Enac che, alla data di emanazione del presente
decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico, sono
riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza
diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione
dell'attivita'. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione della
presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea.
3. In considerazione della situazione determinata sulle attivita'
di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner
S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria dall'epidemia da
COVID-19, e' autorizzata la costituzione di una nuova societa'
interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze
ovvero controllata da una societa' a prevalente partecipazione
pubblica anche indiretta.
4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3, con
uno o piu' Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
natura non regolamentare e sottoposti alla registrazione della Corte
dei Conti, che rappresentano l'atto costitutivo della nuova societa',
sono definiti l'oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale
iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga alle rilevanti
disposizioni vigenti in materia, nonche' e' definito ogni altro
elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della
societa'. Il Commissario Straordinario delle societa' di cui al comma
3 e' autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente
nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei
complessi aziendali delle due societa' in amministrazione
straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi
complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione ai
fini di quanto necessario per l'attuazione della presente norma. Ai
fini del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la
dotazione patrimoniale della nuova societa', anche in piu' fasi e
anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione
patrimoniale, anche tramite societa' a prevalente partecipazione
pubblica anche indiretta.
5. Alla societa' di cui ai commi 3 e 4 non si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e
successive modifiche e integrazioni.
6. Ai fini dell'eventuale trasferimento del personale ricompreso
nel perimetro dei complessi aziendali delle societa' in
amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati e
riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2
dicembre 2019, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30
gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con esclusione di ogni altra
disciplina eventualmente applicabile.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono
stabiliti gli importi da destinare alle singole finalita' previste
dal presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, puo' essere
riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di
attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o
riserve patrimoniali
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 80
(Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto
dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno
2020.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 81
(Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria
nell'anno 2020)
1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio
1970, n. 352, il termine entro il quale e' indetto il referendum
confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, e' fissato in duecentoquaranta
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso.
Art. 82
(Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di
comunicazioni elettroniche)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei
servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche e'
stabilito quanto segue.
2. Le imprese che svolgono attivita' di fornitura di reti e servizi
di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Capo II del
d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni
utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il
funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi
3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche
accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per
potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di
emergenza.
4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di
miglioramento della capacita' di rete e della qualita' del servizio
da parte degli utenti, dando priorita' alle richieste provenienti
dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unita' di
emergenza della PdC o dalle unita' di crisi regionali.
5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica
utilita' e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione
della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei
protocolli di sicurezza anti-contagio.
6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono
comunicate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che,
laddove necessario al perseguimento delle finalita' di cui al
presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a
modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 83
(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile,
penale, tributaria e militare)
1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti
civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono
rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i
termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per
l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio
e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti
i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla
fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita
l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da
consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa
durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del
ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il
termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo
31 dicembre 1992 n. 546.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti
casi:
a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative
alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non
accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni
di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni
alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di
matrimonio o di affinita'; procedimenti cautelari aventi ad oggetto
la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per
l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione
di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui
viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita'
incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e
sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario,
dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con
le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di cui all'articolo
35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui
all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per
l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e
trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di
procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata
trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In
quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo
dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o
al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia'
iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente
del collegio, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo,
procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini
di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti
in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la
richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando
i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente
richiedono che si proceda, altresi' i seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di
sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi
dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di
sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o
nei quali sono disposte misure di prevenzione.
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la
necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui
all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di
urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su
richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini
ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il
corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308
del codice di procedura penale.
5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente
all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari
possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e
h).
6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'
giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno
2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria
regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione,
e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure
organizzative, anche relative alla trattazione degli affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa
con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia
e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti
all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le
persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e
dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono
adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei
rispettivi distretti.
7. Per assicurare le finalita' di cui al comma 6, i capi degli
uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici
giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono
svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a
quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n.
1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano
servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa
prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la
trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472,
comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali
pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del
codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle
parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento
dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle
parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori
delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua
partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. All'udienza
il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta
dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti,
della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato
atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30
giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni
indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le
sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza
del provvedimento del giudice.
8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5
e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale e'
sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei
diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il
compimento delle attivita' precluse dai provvedimenti medesimi.
9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini
di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e
324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24,
comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato
ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30
giugno 2020.
10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno
2020.
11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la
disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli atti e
documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal
comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del
contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo
decreto, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste
dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di
pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di
procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la
partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate
o in stato di custodia cautelare e' assicurata, ove possibile,
mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai
provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente
articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.
9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e
comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei
provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti
sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica
certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le
notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.
15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del
Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le
comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati
ai commi 13 e 14, senza necessita' di ulteriore verifica o
accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo
2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno
diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante,
ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza
telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui
all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 121 del 2018.
17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorita'
sanitaria, la magistratura di sorveglianza puo' sospendere, nel
periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la
concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semiliberta' ai sensi
dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2
ottobre 2018, n. 121.
18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di
appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.
19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per
il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio
direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e
il lunedi' successivo del mese di ottobre.
20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresi' sospesi i
termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di
mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei
procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione
stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni
vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il
9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilita'
della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di
durata massima dei medesimi procedimenti.
21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili,
si applicano altresi' ai procedimenti relativi alle commissioni
tributarie e alla magistratura militare.
22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo
2020, n. 11.
Art. 84
(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia
amministrativa)
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino
al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente
comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono
sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui
all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo.
Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli
uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo
temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti
cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono
decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui
delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo
amministrativo, e la relativa trattazione collegiale e' fissata a una
data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto e'
tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55,
comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il
caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso
codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma,
non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui
all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo
restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso
codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto
previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15
aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in
udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza
discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno
congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta e'
depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima
dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno
facolta' di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui
sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o
parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera
di consiglio e' fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di
cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo,
a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare
secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il
termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la
misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la
trattazione collegiale e' rinviata a data immediatamente successiva
al 15 aprile 2020.
3. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'
giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al
30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di
Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi
regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorita'
sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della
citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali
disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di
Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per
quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche
incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi,
necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa
con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo
3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare
assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti
ravvicinati tra le persone.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o piu'
delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli
soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici
o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi
urgenti, la sospensione dell'attivita' di apertura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per
evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la
trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni
dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020,
assicurandone comunque la trattazione con priorita', anche mediante
una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze
e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto
alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave
pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza e'
fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile.
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in
deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte
le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale
sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione
orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la
possibilita' di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60
del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti
hanno facolta' di presentare brevi note sino a due giorni liberi
prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza
proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa
della facolta' di presentare le note, dispone la rimessione in
termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo
del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni
conseguente provvedimento per l'ulteriore e piu' sollecito
svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo
73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati
della meta', limitatamente al rito ordinario.
6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario
avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i
magistrati e il personale addetto e' considerato camera di consiglio
a tutti gli effetti di legge.
7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la
decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione
in termini delle parti stesse.
8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce
l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della
prescrizione e della decadenza.
9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno
2020.
10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.
197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le
seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale,». Dall'8 marzo e
fino al 30 giugno 2020 e' sospeso l'obbligo di cui al predetto
articolo 7, comma 4.
11. E' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
Articolo 85
(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in
quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal
presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.
2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attivita'
istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e
fino al 30 giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici
territoriali e centrali, sentita l'autorita' sanitaria regionale e,
per le attivita' giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli
avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza
con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente
o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di
rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla
trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute,
anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici
e contatti ravvicinati tra le persone.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o piu'
delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici,
garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi
attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario
di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo
per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al
pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la
trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le
disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei
conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello svolgimento delle udienze che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti,
ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti
diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante
collegamenti da remoto, con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero
all'adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a
disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che,
con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva
partecipazione degli interessati;
f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data
successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle
quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio
alle parti.
4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attivita'
giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla
Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che
scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a
decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si
intendono sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie
preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attivita'
istruttorie e di verifica relative al controllo.
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in
deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le
controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al
giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in
udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla
base degli atti depositati. Le parti hanno facolta' di presentare
brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data
fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa, pronuncia
immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti
costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica
certificata. Resta salva la facolta' del giudice di decidere in forma
semplificata, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La
sentenza e' depositata in segreteria entro quindici giorni dalla
pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col
presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.
6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si applica
alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede
collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il
collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, e' composto dal
presidente della sezione centrale del controllo di legittimita' e dai
sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo,
integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e
delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze
organizzabili tempestivamente anche in via telematica.
7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a
norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso
tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
8. E' abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
Art. 86
(Misure urgenti per il ripristino della funzionalita' degli Istituti
penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)
1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26
luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalita' e
garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari
danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione
alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del
Covid-19, e' autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020
per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di
rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati
nonche' per l'attuazione delle misure di prevenzione previste dai
protocolli di cui all'art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020.
2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di
consentire l'adeguata tempestivita' degli interventi di cui al comma
precedente, fino al 31 dicembre 2020 e' autorizzata l'esecuzione dei
lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti
di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e
ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 10.000.000 ai
sensi dell'articolo 126.
Art. 87
(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal
servizio e di procedure concorsuali)
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita'
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare
esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in
ragione della gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del
dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali
casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non
trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella
forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni
utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della
banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto
della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le
amministrazioni possono motivatamente esentare il personale
dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio
costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e
l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa,
ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui
all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche'
le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia,
adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente
articolo.
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al
pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalita' telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la
valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei
procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali,
nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e
si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche
utilizzando le modalita' lavorative di cui ai commi che precedono,
ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui
all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75.
6. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in
considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da
COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel
rispetto delle preminenti esigenze di funzionalita' delle
amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia,
delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo'
essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche
ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai
sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello
dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato
secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni
competenti. Tale periodo e' equiparato, agli effetti economici e
previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della
corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista, e
non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all'articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e' collocato d'ufficio
in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con
esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti
dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza
straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e
rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e
all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7
maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del
personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al
presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di
legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di
mensa, ove prevista.
8. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.
9, la parola "provvedono" e' sostituita dalle seguenti "possono
provvedere".
Art. 88
(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di
acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della
cultura)
1 Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali
si sia verificata l'impossibilita' sopravvenuta della prestazione a
seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.
2. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2,
comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8
marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in
relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per
spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e
teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi
della cultura.
3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di
rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il
venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di
cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari
importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno
dall'emissione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla
data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente
del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi
emanati ai sensi dell'articolo 3, comma l, del decreto legge 23
febbraio 2020, n. 6.
Art. 89
(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)
1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e
dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,
nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte
corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori
dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo
periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50
milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse
agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti
ed esecutori, tenendo conto altresi' dell'impatto economico negativo
conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;
b) quanto a 50 milioni di euro a mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con
Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo,
per l'anno 2020, le somme gia' assegnate con la delibera CIPE n.
31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di
competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo.
c) quanto a 10 milioni di euro a mediante riduzioni delle
disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1
della legge 30 aprile 1985, n. 163.
Art. 90
(Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a
seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la quota di cui all'articolo
71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai
sensi dell'articolo 71-septies della medesima legge, per la
riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, e' destinata al
sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei
lavoratori autonomi che svolgono attivita' di riscossione dei diritti
d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con
gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della
legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto
del reddito dei destinatari, nonche' le modalita' attuative della
disposizione di cui al comma 1.
Art. 91
(Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali
derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di
anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
1. All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il
comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di
contenimento di cui presente decreto e' sempre valutata ai fini
dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e
1223 c.c., della responsabilita' del debitore, anche relativamente
all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati
o omessi adempimenti.".
- All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole:
"L'erogazione dell'anticipazione" inserire le seguenti: ", consentita
anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo
32, comma 8, del presente codice,".
Art. 92
(Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di
pubblico di persone)
1. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione
alle operazioni effettuate dalla data di entrata di entrata in vigore
del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si
procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2009, n. 107, attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale ai sensi
del comma 6 del medesimo articolo nonche' dell'articolo 1, comma 982,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette
Autorita' per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione
della tassa di ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni di
euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone e' sospeso il
pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di
entrata di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31
luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo
periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche
mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede
secondo le modalita' stabilite da ciascuna Autorita' di Sistema
Portuale.
3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti
doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente
disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalita'
previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta
giorni senza applicazione di interessi.
4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e'
autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da
sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita e prova
di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 ovvero alle attivita' di revisione di cui all'articolo 80 del
medesimo decreto legislativo.
Art. 93
(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, nonche' per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai
conducenti ed ai passeggeri, e' riconosciuto un contributo in favore
dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di
linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie
divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla
clientela, muniti dei necessari certificati di conformita',
omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine e' istituito presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo
con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le
agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad
esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura
indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al
cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente norma, viene determinata l'entita' massima del contributo
riconoscibile e sono disciplinate le modalita' di presentazione delle
domande di contributo e di erogazione dello stesso.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai
sensi dell'articolo 126.
Art. 94
(Incremento dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore areo)
1. La dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 puo' essere
autorizzato nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno
2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato in
sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti e dello sviluppo economico nonche' della Regione
interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale
per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo
abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete
prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento
occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del comma
1.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 95
(Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione
sportiva, le societa' e associazioni sportive, professionistiche e
dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i
termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori
relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e
degli enti territoriali.
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il
30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Art. 96
(Indennita' collaboratori sportivi)
1. L'indennita' di cui all'articolo 27 e' riconosciuta da Sport e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno
2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, societa'
e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma
1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, gia' in essere alla data del 23 febbraio 2020.
Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno
2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata
percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla societa'
Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7,
comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in
legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo
l'ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le modalita' di presentazione delle domande di cui
al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al
comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e del relativo
controllo.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 97
(Aumento anticipazioni FSC)
1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi
delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le
anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della
delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste
nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli
interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di
interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero,
nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di
attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di
competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.
Art. 98
(Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)
1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50,
convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo
il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui
al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti
ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli
investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai
sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti
dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione
del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla
presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione
telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e'
presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del
medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le
comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed
il 31 marzo 2020 restano comunque valide.
2. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole "2.000 euro" sono sostituite con
le seguenti "2.000 per l'anno 2019 e 4.000 euro per l'anno 2020";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2020,
il credito d'imposta e' esteso alle imprese di distribuzione della
stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite
situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e
nei comuni con un solo punto vendita e puo' essere, altresi',
parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia
elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonche'
per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali".
Art. 99
(Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza
epidemiologica da COVID-19)
1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarieta'
pervenute, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad
aprire uno o piu' conti correnti bancari dedicati in via esclusiva
alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme
finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus
COVID-19.
2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi
esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31
luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle
aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da
utilizzare nelle attivita' di contrasto dell'emergenza COVID-19,
qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone
fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene
mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o
piu' operatori economici, per importi non superiori alle soglie di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , a
condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle
liberalita'.
4. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti
con decreto di assegnazione regionale.
5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna
pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione
separata, per la quale e' autorizzata l'apertura di un conto corrente
dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa
tracciabilita'. Al termine dello stato di emergenza nazionale da
COVID-19, tale separata rendicontazione dovra' essere pubblicata da
ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito
internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di
garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette
liberalita'.
Art. 100
(Misure a sostegno delle universita' delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)
1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020, e' istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo
per le esigenze emergenziali del sistema dell'Universita', delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli
enti di ricerca" con una dotazione pari a 50 milioni di euro da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e
della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di
utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le
universita', le istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito
accreditati. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai
sensi dell'articolo 126.
2. I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di
Statistica - ISTAT, sono prorogati, laddove scaduti alla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il
periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di
emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresi' sospese le
procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre
2009, n. 213.
3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal
Ministero dell'Universita' e della Ricerca a valere sul Fondo per le
Agevolazioni alla Ricerca di cui all'articolo 5 del Decreto
Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o
unita' locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare,
su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate
con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente
allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero
procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e
interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate
semestrali posticipate. Agli oneri previsti dal presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 101
(Misure urgenti per la continuita' dell'attivita' formativa delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica)
1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all'anno accademico 2018/2019 e' prorogata al 15 giugno
2020. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso
all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali
allo svolgimento delle predette prove.
2. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attivita'
didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge
23 febbraio 2020, n. 6, le attivita' formative e di servizio agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' le attivita'
di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalita' a
distanza secondo le indicazioni delle universita' di appartenenza
sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui
all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono
valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, secondo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n.
240 del 2010, nonche' ai fini della valutazione, di cui all'articolo
2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 15 dicembre 2011,
n. 232, per l'attribuzione della classe stipendiale successiva.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini
della valutazione dell'attivita' svolta dai ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240
del 2010 nonche' ai fini della valutazione di cui al comma 5, del
medesimo articolo 24 delle attivita' di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, e delle attivita' di ricerca
svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma
3, lett. b).
4. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attivita'
formative ed i servizi agli studenti erogati con modalita' a distanza
secondo le indicazioni delle universita' di appartenenza sono
computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di
cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
5. Le attivita' formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono
valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa
attivita' di verifica dell'apprendimento nonche' ai fini
dell'attestazione della frequenza obbligatoria.
6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per l'abilitazione
alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda
fascia, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del
decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal
decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, i lavori riferiti al
quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono, in deroga
all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 95 del 2016, entro il 10 luglio
2020. E' conseguentemente differita al 11 luglio 2020 la data di
scadenza della presentazione delle domande nonche' quella di avvio
dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della
tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre
2020. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto
direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto
direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della Legge 240/2010, restano
in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 6, comma 1
del D.P.R. n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle nuove
Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di
dell'abilitazione scientifica nazionale 2020- 2022 e' avviato entro
il 30 settembre 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell'alta formazione
artistica musicale e coreutica.
Art. 102
(Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e
ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)
1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della
professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di
idoneita' di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2018, n.
58. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' adeguato l'ordinamento
didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia, di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n.
155, S.O. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di
ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe
LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata
in vigore del presente decreto risultino gia' iscritti al predetto
Corso di laurea magistrale, resta ferma la facolta' di concludere gli
studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il
conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma,
altresi', la possibilita' di conseguire successivamente
l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo,
secondo le modalita' di cui al comma 2.
2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non e'
svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo
3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all'esercizio della professione
di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del
tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n.
445.
3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione
- anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di medico-chirurgo, che abbiano gia' conseguito il
giudizio di idoneita' nel corso del tirocinio pratico-valutativo,
svolto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2008,
oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo
2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della
professione di medico-chirurgo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima
data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2018, nonche' quelle del
decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
n. 445 del 2001, relative all'organizzazione, alla modalita' di
svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio
pratico-valutativo.
5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico
2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi
delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e
(L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, puo' essere svolto con modalita' a distanza e la prova
pratica puo' svolgersi, previa certificazione delle competenze
acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi
corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della
circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016.
Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il
riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive
modificazioni di una qualifica professionale per l'esercizio di una
professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio
2006, n. 4 sia subordinato allo svolgimento di una prova
compensativa, la stessa puo' essere svolta con modalita' a distanza e
la prova pratica puo' svolgersi con le modalita' di cui al punto 2
della circolare del Ministero della salute e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 settembre
2016. E' abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9
Art. 103
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza)
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o
d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche
sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita'
fino al 15 giugno 2020".
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e
dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8
marzo 2020, n. 11, nonche' dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti
di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti
per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi
titolo, indennita' di disoccupazione e altre indennita' da
ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali,
comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni
alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale
di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale
data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche
ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 30 giugno 2020.
Art. 104
(Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento)
1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e
di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
e' prorogata al 31 agosto 2020. La validita' ai fini dell'espatrio
resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Art. 105
(Ulteriori misure per il settore agricolo)
1. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto
grado». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 126.
Art. 106
(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa')
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma,
e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l'assemblea ordinaria e' convocata entro centottanta giorni dalla
chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o
straordinarie le societa' per azioni, le societa' in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, e le societa'
cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in
deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto
in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione; le predette societa' possono
altresi' prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente,
mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538,
sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessita' che si
trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il
segretario o il notaio.
3. Le societa' a responsabilita' limitata possono, inoltre,
consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479,
quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni
statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione
scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le societa' con azioni quotate possono designare per le
assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto
dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime
societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che
l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto
rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o
subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4,
del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse alla
negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle
societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le
societa' cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga
all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1°
settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice
civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero
di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per
le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto
dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Le medesime societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di
convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente
tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica
l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui
all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' fissato al secondo giorno precedente la data di prima
convocazione dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se
successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
8. Per le societa' a controllo pubblico di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175,
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha
luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Articolo 107
(Differimento di termini amministrativo-contabili)
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e
della oggettiva necessita' di alleggerire i carichi amministrativi di
enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli
adempimenti e delle scadenze, e' differito il termine di adozione dei
rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019
ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:
a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici
diversi dalle societa' destinatari delle disposizioni del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o
organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio
sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione
vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei
bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente
fissato al 30 giugno 2020, e' differito al 30 settembre 2020;
b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali
destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al
30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019
rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e' differito al 31 maggio 2020.
3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di
esercizio dell'anno 2019 e' differito al 31 maggio 2020. Di
conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono cosi' modificati per l'anno
2020:
- i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale
entro il 30 giugno 2020;
- il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario
regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio
2020.
4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e
della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma
683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30
giugno 2020.
5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI
e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per
l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di
programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 settembre 2020
7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259
comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.
8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 30 settembre 2020.
9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 31 dicembre 2020.
10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa
alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, e' stabilito il
differimento dei seguenti termini, stabiliti dal decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267:
a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, e' fissato in
centottanta giorni;
b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, e' fissato in
centotrentacinque giorni;
c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, e' fissato in
centottanta giorni;
d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, e' fissato in
centocinquanta giorni.
Art. 108
(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di
prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa
vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e
dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio
postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e
alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del
decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonche' per lo svolgimento
dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20
novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna
dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della
presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza
raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella
cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o
dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo
indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona
abilitata al ritiro. La firma e' apposta dall'operatore postale sui
documenti di consegna in cui e' attestata anche la suddetta modalita'
di recapito.
2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19
e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il
costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al
fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie
previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi
della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma
di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
maggio 2020, e' ridotta del 30% se il pagamento e' effettuato entro
30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La
misura prevista dal periodo precedente puo' essere estesa con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti
ulteriori termini di durata delle misure restrittive.
Art. 109
(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte
dell'emergenza COVID-19)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica
da COVID-19, in deroga alle modalita' di utilizzo della quota libera
dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le
priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio
finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con
l'emergenza in corso.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle modalita' di
utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui
all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ferme restando le priorita' relative alla copertura dei debiti
fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli
enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono
utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il
finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.
Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di
equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio
finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il
finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i
proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31,
comma 4-bis, del medesimo testo unico.
Art. 110
(Rinvio questionari Sose)
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza
per la restituzione da parte delle Province e delle Citta'
Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e dei Comuni
denominato FC50U, e' fissato in centottanta giorni.
Art. 111
(Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)
1.Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle
quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal
Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono
rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun
piano di ammortamento contrattuale.
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato, previa
apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via
amministrativa, per le finalita' di rilancio dell'economia e per il
sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in
coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.
3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466,
legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni,
possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti
alle Regioni maggiormente colpite.
4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle
anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3
milioni di euro e a 338,9 milioni in termini di saldo netto da
finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 112
(Sospensione quota capitale mutui enti locali)
1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti
locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' differito all'anno immediatamente
successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento
contrattuale, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato per il
finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza
COVID-19.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle
anticipazioni di liquidita' di cui all'art. 1, comma 10, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti,
nonche' ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento
delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla
normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati
colpiti da eventi sismici.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 276,5
milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 113
(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)
1.Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale
(MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.
70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle
pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno
precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
20 novembre 2008, n. 188, nonche' trasmissione dei dati relativi alla
raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori
portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di
cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo
2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale
gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3
giugno 2014, n. 120.
Art. 114
(Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Citta'
metropolitane e Comuni)
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo
con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato
a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province,
citta' metropolitane e comuni. Il fondo e' destinato per 65 milioni
ai comuni e per 5 milioni alle province e citta' metropolitane.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la
Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della
popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19
accertati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70
milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 115
(Straordinario polizia locale)
1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia
locale dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane
direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti
di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e
limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative
adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai
limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il
rispetto dell'equilibrio di bilancio.
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito per l'anno 2020 un
fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire
all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro
straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle
risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie
locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del
numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2020, pari a 10
milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 116
(Termini riorganizzazione Ministeri)
1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020, i termini
previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio
2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle
rispettive disposizioni normative.
Art. 117
(Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132, le parole «fino a non oltre il 31 marzo 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di
cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».
Art. 118
(Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni del
Garante per la protezione dei dati personali)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le
parole «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «
entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020 ».
Art. 119
(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)
1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 1 e 29 del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto un contributo
economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e
parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo
83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti
pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non e' cumulabile con
altri contributi o indennita' comunque denominati erogati a norma del
presente decreto.
3. Il contributo economico di cui al comma 1 e' concesso con
decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento
per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel
limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede
nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno
2020, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per
l'attivita' giudiziaria" Azione magistratura onoraria" dello Stato di
previsione del Ministero della giustizia.
Art. 120
(Piattaforme per la didattica a distanza)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio
2015, n. 107, e' incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni
scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di
strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di
potenziare quelli gia' in dotazione, nel rispetto dei criteri di
accessibilita' per le persone con disabilita';
b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli
studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali
individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera
a), nonche' per la necessaria connettivita' di rete;
c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale
scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a
distanza. A tal fine, puo' essere utilizzato anche il fondo di cui
all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i
dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli
strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai
predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono
all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1,
lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di
assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e
nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalita' della
strumentazione informatica, nonche' per il supporto all'utilizzo
delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni
scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al
termine delle attivita' didattiche con assistenti tecnici, nel limite
complessivo di 1.000 unita', anche in deroga ai limiti di cui
all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio2011, n. 111.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al
comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto
della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero
di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, e' altresi' ripartito
tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma
4, tenuto conto del numero di studenti.
6. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare alle
istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente
articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal
fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento
dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni
scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al
presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.
7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni per
l'anno 2020 di euro, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni
di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
Art. 121
(Misure per favorire la continuita' occupazionale per i docenti
supplenti brevi e saltuari)
1. Al fine di favorire la continuita' occupazionale dei docenti
gia' titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei
periodi di chiusura o di sospensione delle attivita' didattiche
disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il
Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni
scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di
supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della
spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a
tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e
docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai
sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attivita'
didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali,
anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.
Art. 122
(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID -19)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la piu'
elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e
sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza
sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di
ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure
adottate per contrastarla, nonche' programmando e organizzando ogni
attivita' connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle
risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle
apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale.
Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi di soggetti attuatori
e di societa' in house, nonche' delle centrali di acquisto. Il
Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e
4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della
capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione
delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai
reparti di terapia intensiva e sub-intensiva, Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione
civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente,
ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, la requisizione di
beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei
prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per
preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per
il contrasto e il contenimento dell'emergenza anche ai sensi
dell'articolo 5. Per la medesima finalita', puo' provvedere alla
costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli
esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento
di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti
e definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione dei fondi
privati destinati all'emergenza, organizzandone la raccolta e
controllandone l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 99. Le
attivita' di protezione civile sono assicurate dal Sistema nazionale
di protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di
protezione civile in raccordo con il Commissario.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio
delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta
delle regioni, puo' adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle
funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare
ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide,
che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere
adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita' perseguite.
3. Al Commissario compete altresi' l'organizzazione e lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche alla concessione degli
aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle
autorita' competenti nazionali ed europee, nonche' tutte le
operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle
misure, provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE)
2012/2002 e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato
all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di
emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del conferimento
dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione di attivita'
complesse e nella programmazione di interventi di natura
straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere
di natura pubblica. L'incarico di Commissario e' compatibile con
altri incarichi pubblici o privati ed e' svolto a titolo gratuito,
eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui al
comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo
con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi,
per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del
Servizio nazionale della Protezione civile, nonche' del Comitato
tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l'esercizio
delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario puo'
avvalersi, altresi', di qualificati esperti in materie sanitarie e
giuridiche, nel numero da lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario riferisce al
Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da
lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di cui
al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale conseguente alla
urgente necessita' di far fronte all'emergenza di cui al comma 1,
posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si
applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio" e tutti tali
atti sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi atti la
responsabilita' contabile e amministrativa e' comunque limitata ai
soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o
dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione.
Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e
definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per gli atti,
i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato
tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle operazioni
negoziali di cui al presente comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, e
per le attivita' di cui al presente articolo fa fronte nel limite
delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei
Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo
44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1; le risorse sono
versate su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto
corrente bancario per consentire la celere regolazione delle
transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle
forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi
esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.
Art. 123
(disposizioni in materia di detenzione domiciliare)
1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della
legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva e'
eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro
luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non
sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di
maggior pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi
degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18,
19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230;
e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini
e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che
dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che
ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui
pena da eseguire non e' a superiore a sei mesi e' applicata la
procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato
deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua
da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo
della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato
entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e periodicamente aggiornato e' individuato il numero dei
mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere
disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione
della pena con le modalita' stabilite dal presente articolo, tenuto
conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorita'
competenti. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei
condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene
progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena
residua inferiore.
6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma
1, la direzione dell'istituto penitenziario puo' omettere la
relazione prevista dall'art. 1, comma 4, legge 26 novembre 2010, n.
199. La direzione e' in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da
eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente
parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di
cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso
alla attivazione delle procedure di controllo, nonche' a trasmettere
il verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio, redatto in
via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato e'
sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso,
la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni.
7. Per il condannato minorenne nei cui confronti e' disposta
l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1,
l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in
relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa
dell'istituto, provvedera', entro trenta giorni dalla ricevuta
comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla
redazione di un programma educativo secondo le modalita' indicate
dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da
sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.
8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della
legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.
9. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste mediante utilizzo
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 124
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di
semiliberta')
1. Ferme le ulteriori disposizioni di cui all'art. 52 della legge
26 luglio 1975, n. 354, anche in deroga al complessivo limite
temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze
concesse al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono
avere durata sino al 30 giugno 2020.
Art. 125
(Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei
piccoli comuni )
1. Per l'anno 2020, i termini previsti dall'articolo 30, comma
14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di
sei mesi.
2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis,
comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui
l'impresa di assicurazione e' tenuta a mantenere operante la garanzia
prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova
polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni.
3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e
2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la
formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di
necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della
valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di
ulteriori 60 giorni.
4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficolta'
finanziarie delle pmi e facilitarne l'accesso al credito,
l'Unioncamere e le camere di commercio, nell'anno in corso, a valere
sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare
specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo
centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonche' con
soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse
finalita', le camere di commercio e le loro societa' in house sono,
altresi', autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di
finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on
line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita
contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle
corrispondenti erogazioni effettuate.
Art. 126
(Disposizioni finanziarie)
1. In relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di
approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive integrazioni e
modificazioni, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti
dal presente decreto, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato
per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali
somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo
di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito
dalla legge di bilancio, in conformita' con la Risoluzione di
approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono
coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della
Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, di cui al
primo periodo.
2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "58.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti
"83.000 milioni di euro".
4. La dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad
interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di
cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3,
e' incrementata di 2.000 milioni per l'anno 2020.
5. In considerazione del venir meno della necessita' di
accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi
conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate
nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma
3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e
cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente
articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e agli
oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente
a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di euro
per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660
milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno
2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di
euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per l'anno 2028, a
527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390 milioni di euro
per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno
2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di
euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per l'anno 2022, a
471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235 milioni di euro
per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655
milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno
2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di
euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030 e a
560,775 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si
provvede:
a) quanto a 221,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 268,58 milioni
di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a
72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per
l'anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni
di euro per l'anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a
65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per
l'anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento
netto a 230,266 milioni di euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di
euro per l'anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11,
55, 66 e 74;
b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115 milioni
di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro per l'anno 2023, a
351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro per
l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a 421,90
milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per l'anno
2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di euro
per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come
incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo;
c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni di
euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro per l'anno 2023, a 74
milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno
2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per
l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 67 milioni di
euro per l'anno 2029 e 69 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
7. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal
presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al
periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle
risorse disponibili, e' autorizzato ad apportare con propri decreti,
sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio
provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste
dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di
finanza pubblica.
8. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 7, residuassero
risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate
dai soggetti responsabili delle misure di cui al comma precedente
entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
10. Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa
europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi
programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento
europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzate a
fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione
epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento
del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni
altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese
necessarie a rafforzare le capacita' di risposta alla crisi nei
servizi di sanita' pubblica e in ambito sociale.
11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la
conclusione dell'esercizio 2020.
Art. 127
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
+===================================================================+
| RISULTATI DIFFERENZIALI |
+===================================================================+
| - COMPETENZA - |
+===================================================================+
| Descrizione risultato | | | |
| differenziale | 2020 | 2021 | 2022 |
+------------------------+---------------+-------------+------------+
|Livello massimo del | | | |
|saldo netto da | | | |
|finanziare, tenuto conto| | | |
|degli effetti derivanti | | | |
|dalla presente legge | -104.500 | -56.500 | -37.500 |
+ +---------------+-------------+------------+
|Livello massimo del | | | |
|ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto | | | |
|conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla presente| | | |
|legge (*) | 339.340 | 311.366 | 301.350 |
+===================================================================+
| - CASSA - |
+===================================================================+
| Descrizione risultato | | | |
| differenziale | 2020 | 2021 | 2022 |
+------------------------+---------------+-------------+------------+
|Livello massimo del | | | |
|saldo netto da | | | |
|finanziare, tenuto | | | |
|conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla | | | |
|presente legge | -154.000 | -109.500 | -87.500 |
+---------------------- +---------------+-------------+------------+
|Livello massimo del | | | |
|ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto | | | |
|conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla | | | |
|presente legge (*) | 388.840 | 364.366 | 351.350 |
+------------------------+---------------+-------------+------------+
| (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di |
| rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' |
| preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. |
+-------------------------------------------------------------------+
TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Parte di provvedimento in formato grafico